Gli Enti che hanno come finalità lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, con l'introduzione dell'art. 90 della legge 289/2002 e successive modifiche, possono essere costituiti in associazioni, in società di capitali senza fine di lucro o in cooperative.
Le prime, le ASD – associazioni sportive dilettantistiche, sono senza scopo di lucro e, ai sensi del codice civile possono scegliere se acquisire o meno la personalità giuridica di diritto privato (si parla quindi di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute o non riconosciute).
Le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del D.lgs 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, inoltre acquisire la qualifica fiscale di ONLUS – organizzazioni non lucrative di utilità sociale, se la loro attività prevalente è rivolta a soggetti svantaggiati.
Si precisa che la distinzione fra ciò che si qualifica come attività sportiva dilettantistica e professionale è rimessa all'ordinamento sportivo.