Gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva non riconosciuta ossia priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva riconosciuta ossia con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
-
enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di
interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche
Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono
affiliarsi contemporaneamente anche a piu' di un organismo sportivo affiliante.
Un'associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica si costituisce con un atto scritto. Nello specifico i soci fondatori adottano l'atto costitutivo del nuovo
ente, al quale verrà allegato lo statuto.
Se la nuova associazione intende acquisire la personalità giuridica oppure se si tratta di una società di capitali o di una cooperativa, allora l'atto costitutivo e lo statuto devono essere
redatti per atto pubblico.
Se invece si tratta di un'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, è sufficiente la scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate o autenticata.
Nelle associazioni senza personalità giuridica, gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dall'Associazione durante il loro mandato, qualora il
patrimonio associativo risulti insufficiente. Negli enti con personalità giuridica alle obbligazioni assunte si risponde con il solo patrimonio dell'ente.
Nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previsti:
- la sede legale
- la denominazione riportante la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi
comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Se le associazioni e le società sportive sono state costituite per il
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, iscrivendosi al
Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Su questo
punto fanno eccezione le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Naturalmente rimangono salve le disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.