Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Non possono essere Impresa Sociale: le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche, gli enti i cui atti costitutivi limitano l'erogazione di beni e servi ai soli soci o associati.
Le Cooperative Sociali e i loro consorzi, sono imprese sociali di diritto.