L'organo di controllo deve sempre essere nominato nelle Fondazioni del Terzo settore e in generale negli ETS quando siano stati costituiti patrimoni destinati.
Nelle associazioni del terzo settore, siano esse riconosciute o non riconosciute (ovvero indipendentemente dal riconoscimento giuridico), la nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le seguenti categorie:
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.