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Soci degli ETS

La compagine sociale di un Ente del terzo Settore può variare a seconda della sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore intende iscriversi (ODV / APS / altri ETS / ecc).

 

Il codice tuttavia ha disciplinato in maniera uniforme la procedura di ammissione di un socio. 

  1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

  2. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

  3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

  4. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Assemblea dei soci negli ETS

Composizione e diritto di voto

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione.

Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. 

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. 

Deleghe

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. 

Modalità di svolgimento delle assemblee

L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto gestionale. Generalmente l'assemblea si svolge in presenza. Tuttavia l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. 

Competenze inderogabili delle assemblee

 L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

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