Gli Enti del Terzo Settore possono svolgere una o più delle seguenti attività, di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'elenco potrà essere aggiornato con apposito atto normativo.
a) interventi e servizi sociali,
b) interventi e prestazioni sanitarie,
c) prestazioni socio-sanitarie,
d) educazione, istruzione e formazione professionale,
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo,
o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale,
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori,
q) alloggio sociale, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale,
t) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale,
x) cura di procedure di adozione internazionali,
y) protezione civile,
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
Gli Enti del Terzo Settore possono inoltre svolgere attività diverse da quelle puntualmente indicate dal Codice del Terzo Settore e qui descritte, ma a due condizioni:
- atto costitutivo o statuto le devono prevedere,
- devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Il carattere secondario e strumentale di attività dovrà essere documentato dall'organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
I criteri e i limiti per definire il carattere secondario e strumentale di queste attività, verranno individuati con apposito decreto ministeriale. Nel definire i criteri sarà tenuto conto delle risorse (economiche, strumentali, umane - con particolare riferimento a quelle volontarie e gratuite -, ecc.) impiegate per la realizzazione delle attività diverse rispetto a quelle spese per le attività di interesse generale.