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ONLUS e Riforma del Terzo Settore

Le ONLUS si trovano in un periodo transitorio in cui coesistono sia le norme del D.Lgs 460/97 (Decreto delle ONLUS), sia quelle introdotte dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

 

Le ONLUS che intendono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore possono già da ora presentare apposita richiesta. E' stato nei mesi scorsi pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco degli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus: gli enti inseriti nell’elenco possono procedere al perfezionamento dell’iscrizione al Runts fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione Europea darà parere favorevole alle norme fiscali contenute nel Codice del terzo settore.

Gli enti che perfezioneranno l’iscrizione nel Runts saranno cancellati dall’Anagrafe delle Onlus; la cancellazione, comunque, non comporterà automaticamente lo scioglimento dell’ente e non sarà necessario, quindi, assolvere l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio. 

In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione al Runts entro il 31 marzo, invece, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.

L’anagrafe delle Onlus uscirà di scena dal periodo d’imposta successivo al rilascio della già richiamata autorizzazione da parte della Commissione europea (articolo 102, comma 2, lettera a) del Cts). Quindi, fino a tale periodo l’anagrafe sarà pienamente operativa e le organizzazioni iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus. Dal 22 novembre 2021, si ricorda, sono cessate le procedure di iscrizione all’anagrafe delle Onlus, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

 

Quando si presenterà richiesta di iscrizione al RUNTS è necessario specificare in quale delle sezioni previste dal Registro Unico, si intende accedere. Ogni sezione del registro prevede specifici requisiti di accesso e diversi benefici fiscali ad essa connessi.

 

Si consiglia pertanto di utilizzare questo periodo per un'attenta valutazione delle diverse soluzioni che gli enti, ad oggi qualificati come ONLUS, possono assumere in futuro. Questa attenta analisi a cui "ciascuna ONLUS" è chiamata, naturalmente non potrà che fondarsi sull'esame delle norme di funzionamento dell'Ente stesso e sui vantaggi economici a cui esso auspica di poter continuare ad accedere.

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