Le ONLUS sono quelle realtà iscritte all'Anagrafe Unica delle onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97, destinate a scomparire nel momento in cui l'Italia avrebbe ottenuto il parere favorevole della Commissione Europea su alcune norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017).
Attualmente siamo in una fase transitoria, ove:
Fino a che l’Anagrafe delle onlus esiste, le organizzazioni iscritte potranno continuare a fruire delle agevolazioni fiscali proprie delle Onlus.
Diversamente, se gli enti passano dall'essere iscritti all'Anagrafe delle onlus all'essere iscritti al Runts, saranno cancellati dall'Anagrafe delle onlus - non è infatti possibile mantenere la doppia iscrizione. L'immediata conseguenza di ciò è che le norme fiscali che potranno applicare da quel momento gli enti non saranno più quelle proprie delle onlus (ma quelle del Tuir per gli enti non commerciali o dell'impresa sociale - a seconda della tipologia di ente che avranno scelto di essere).
Va ricordato che la cancellazione dall'Anagrafe delle onlsu per iscrizione al Runts non comporta automaticamente lo scioglimento dell’ente e non sarà quindi necessario, assolvere l’obbligo di devoluzione del proprio patrimonio.
L'l’8 marzo 2025 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha annunciato con un comunicato stampa che "la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore". Sulla scia della comfort letter dell'Unione Europea, è stato approvato il decreto legge 84/2025 che ha modificato il codice del terzo settore, fissando la decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X, al primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Conseguentemente al 1 gennaio 2026 saranno anche abrogati gli articoli dal 10 al 29 (eccetto art. 13, c. 2,3,4) del D.lgs 460/97 alla stessa data, ossia l'Anagrafe delle Onlus.
In sintesi ciò significa che:
In caso di mancata iscrizione al Runts entro il 31 marzo, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus. Fanno eccezione i Trust e le Onlus controllate da enti pubblici, che perseguono attività di interesse generale, con modalità non commerciale e senza fini di lucro.
Quando si presenta richiesta di iscrizione al RUNTS è necessario specificare in quale delle sezioni previste dal Registro Unico, si intende accedere. Ogni sezione del registro prevede specifici requisiti di accesso e diversi benefici fiscali ad essa connessi.
Tale scelta di sezione del Runts sarà un passo necessario anche per le Onlus: esse dovranno considerare attentamente le modalità di svolgimento delle proprie attività sia da un punto di vista organizzativo che economico. Solo ponderando questi due aspetti si potrà individuare la tipologia di ETS più adatta a ciascuna specifica realtà e conseguentemente adottare uno statuto conforme.
Si consiglia pertanto di utilizzare questo periodo per un'attenta valutazione delle diverse soluzioni che la riforma del terzo settore ha messo a disposizione:
Questa oculata analisi a cui "ciascuna ONLUS" è chiamata, non può essere affrontata usando delle regole di decisione valide per tutte le realtà: essa non potrà che fondarsi sull'esame delle norme specifiche di funzionamento dell'Ente stesso e sui vantaggi economici a cui esso auspica di poter continuare ad accedere.
Inoltre, è doveroso costatare che molti enti hanno preferito rimanere iscritti all'Anagrafe delle onlus proprio in virtù delle agevolazioni fiscali di cui ancora possono beneficiare: il numero di realtà che entro il 31 marzo 2026 dovrà regolarizzare la propria posizione è ad oggi particolarmente esoso. Si consiglia di tenerne conto qualora l'Ente stesso abbia necessità di concludere l'iter di passaggio, in tempi certi.