Le Organizzazioni di Volontariato sono state introdotte nell'ordinamento giuridico dalla legge 266/91 “legge quadro sul volontariato”. Questa norma è ormai abrogata dalla Riforma del Terzo Settore, tuttavia le organizzazioni di volontariato hanno trovato collocazione in una specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Le associazioni per essere organizzazioni di volontariato devono possedere le seguenti caratteristiche:
possono assumere solo la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
realizzare una o più attività di interesse generale,
svolgere la propria attività prevalentemente a favore di terzi,
avvalersi prevalentemente delle prestazioni gratuite dei propri associati,
essere costituite da almeno 7 persone fisiche o da 3 organizzazioni di volontariato. Possono essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle ODV.
Le organizzazioni di volontariato hanno la facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel limite necessario al loro regolare funzionamento o nei limiti necessari per qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Ai componenti degli organi sociali e ai soci di un'organizzazione di volontariato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.