Le Organizzazioni di Volontariato sono state introdotte nell'ordinamento giuridico dalla legge 266/91 “legge quadro sul volontariato”. Questa norma è ormai abrogata dalla Riforma del Terzo Settore, tuttavia le organizzazioni di volontariato hanno trovato collocazione in una specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Le associazioni per essere organizzazioni di volontariato devono possedere le seguenti caratteristiche:
Le organizzazioni di volontariato hanno la facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel limite necessario al loro regolare funzionamento o nei limiti necessari per qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Ai componenti degli organi sociali e ai soci di un'organizzazione di volontariato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.