Per la stesura del contratto associativo la legge permette:
Se si intende costituire un'associazione riconosciuta, atto costitutivo e statuto dovranno essere redatti alla presenza di un notaio, che provvederà poi a tutti gli adempimenti necessari alla registrazione.
Nel caso in cui si intenda costituire un'associazione non riconosciuta, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni e tenuto conto della normativa specialistica, si consiglia di adottare la scrittura privata registrata. Solo se l'atto costitutivo e lo statuto sono registrati all'Agenzia delle Entrate si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza scopo di lucro.
La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto si fa presso l'Agenzia delle Entrate. Si ottiene presentando al funzionario competente:
Attualmente l'imposta di registro è fissata a € 200,00 e l'imposta di bollo viene assolta apponendo una marca da bollo da 16,00 € ogni 100 righe del documento.
La modifica dello statuto associativo avviene in sede di assemblea straordinaria. La forma dell'atto deve essere quella dell'atto originario.
Questo significa che se l'associazione è non riconosciuta e l'atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati all'Agenzia delle Entrate, una volta approvate le modifiche, si dovrà tornare a registrare lo statuto unitamente al verbale di assemblea straordinaria.
Se l'associazione è riconosciuta, verbale di assemblea straordinaria e statuto dovranno essere redatti per atto pubblico, ovvero da un notaio.