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Registrazione atti

In quali casi si deve registrare l'atto costitutivo e lo statuto

Per la stesura del contratto associativo la legge permette:

  • la forma orale,
  • la semplice scrittura privata,
  • la scrittura privata registrata e/o autenticata,
  • l'atto pubblico.

Se si intende costituire un'associazione riconosciuta, atto costitutivo e statuto dovranno essere redatti alla presenza di un notaio, che provvederà poi a tutti gli adempimenti necessari alla registrazione.

 

Nel caso in cui si intenda costituire un'associazione non riconosciuta, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni e tenuto conto della normativa specialistica, si consiglia di adottare la scrittura privata registrata.  Solo se l'atto costitutivo e lo statuto sono registrati all'Agenzia delle Entrate si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza scopo di lucro.

Come si effettua la registrazione

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto si fa presso l'Agenzia delle Entrate. Si ottiene presentando al funzionario competente:

  • modulo n. 69 “Richiesta di registrazione” debitamente compilato,
  • due originali o in alternativa un originale e una fotocopia di atto costitutivo e statuto,
  • ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite F24 dell'imposta di registro, 
  • imposta di bollo.

Attualmente l'imposta di registro è fissata a € 200,00 e l'imposta di bollo viene assolta apponendo una marca da bollo da 16,00 € ogni 100 righe del documento.

E se modifico lo statuto?

La modifica dello statuto associativo avviene in sede di assemblea straordinaria.

 

Se l'associazione è non riconosciuta e l'atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati all'Agenzia delle Entrate, una volta approvate le modifiche, si dovrà tornare a registrare lo statuto unitamente al verbale di assemblea straordinaria.

 

Se l'associazione è riconosciuta, verbale di assemblea straordinaria e statuto dovranno essere redatti per atto pubblico, ovvero da un notaio (che provvederà poi alla registrazione).

 

Le imposte da versare sono le medesime che per la prima registrazione, fatti salvi i casi in cui l'Associazione abbia ottenuto qualifiche particolari che prevedono esenzioni da tali imposte (ad esempio dopo la costituzione l'associazione ha ottenuto l'iscrizione al Runts - sezione organizzazioni di volontariato).

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