Il D.Lgs. 117/2027 - Codice del terzo settore - stabilisce che sono Enti del Terzo Settore (in breve ETS):
Tali Enti del Terzo Settore per essere riconosciuti tali, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le regole del Codice del Terzo Settore limitatamente alle attività di interesse generale da essi realizzate, e solo a condizione che si dotino di un apposito regolamento che integri i requisiti previsti dal codice.
Il D.Lgs. 117/2027 stabilisce che non non possono essere enti del Terzo settore:
le formazioni e le associazioni politiche,
le amministrazioni pubbliche,
i sindacati,
le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro,
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (ad esclusione del settore della protezione civile).
Le modalità per costituire un'associazione che rientri fra gli ETS, sono le stesse delle associazioni che non desiderano rientrare in tali categorie di enti. I passi da compiere sono dettagliatamente descritti qui. La differenza al momento della costituzione tra le une e le altre, sta nelle norme dell'ordinamento interno che verranno individuate nell'atto costitutivo e nello statuto.
L'atto costitutivo di un Ente del Terzo Settore deve indicare:
la denominazione dell'ente;
l'assenza di scopo di lucro;
le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
la sede legale;
il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
la durata dell'ente, se prevista.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
In caso l'ETS costituito sia un'associazione non riconosciuta, la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuo seguono le regole previste per tutte le altre tipologie di associazioni, così come le modalità di apertura del codice fiscale. Tali regole sono dettagliatamente illustrate nella sezione qui (registrazione atti) e qui (apertura codice fiscale)
Se un ente desidera rientrare tre gli enti del terzo settore, per volontà dei suoi soci o perchè richiesto per esempio da una pubblica amministrazione con cui collabora, deve fare richiesta di accesso al registro unico del terzo settore.
Gli enti che auspicano di rientrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrebbero avere l'atto costitutivo e lo statuti adeguati al codice del terzo settore, ab origine, ovvero fin dalla loro costituzione. Se invece, come il più delle volte accade, l'ente si è costituito senza tenere conto di tale opportunità e ora desidera rientrare tra gli ETS, può semplicemente procedere con una modifica statutaria attraverso le procedure stabilite dal suo statuto vigente.
Una volta approvato il nuovo statuto, lo registra all'Agenzia delle Entrate e successivamente presenterà richiesta di accesso al Runts.
La questione è diversa per le ONLUS, per le quali non è stata prevista un corrispondente sezione all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: l'acronimo "ONLUS" infatti fa riferimento ad una qualifica fiscale destinata a scomparire.
Le ONLUS per rientrare nel RUNTS devono presentare apposita istanza di iscrizione in una delle sezioni previste dal registro stesso, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello del parere della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali del CTS (data in cui l'Anagrafe delle onlus cesserà di esistere - quindi abbiamo la data, ma non abbiamo l'anno in cui sarà abrogata l'Anagrafe delle onlus!).
Conseguentemente gli Enti attualmente iscritti all'Anagrafe Unica delle ONLUS dovranno, in questi mesi, valutare accuratamente quale forma di ETS assumere (ODV, APS, Enti filantropico, società di mutuo soccorso, rete associativa, fondazione, impresa sociale, altro ETS) e decidere se richiedere subito l'iscrizione al RUNTS o se attendere l'abrogazione dell'Anagrafe delle ONLUS).
Si consiglia alle ONLUS pertanto di modificare il proprio statuto solo dopo aver valutato, anche sotto il profilo economico, quale forma giuridica è più conveniente assumere, in relazione sia alle attività realizzate che alle fonti di finanziamento dell’Ente.