Ai fini fiscali le associazioni rientrano nella categoria degli enti non commerciali, cioè tra quegli enti, pubblici o privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73 Dpr 917/1986 - Tuir).
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato da:
Sono esclusi quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. In presenza di tali redditi l'associazione sarà tenuta al versamento delle imposte previste dalla normativa vigente (IVA e imposte dirette Ires e Irap). Qualora l'associazione sia titolare di un reddito d'impresa derivante da un'attività commerciale, dovrà adottare un idoneo regime contabile e fiscale, che oltre a indicare come calcolare il reddito imponibile, determinerà quali sono i registri contabili da tenere.
I principali riferimenti normativi in materia fiscale per gli enti non commerciali di tipo associativo, sono dati dal Capo III del Decreto del presidente della repubblica n. 617 del 1986 - Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (Tuir) e dall'art. 4 del Decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Le agevolazioni fiscali contenute nel testo unico delle imposte sui redditi consistono principalmente nel non considerare commerciali, ai fini della determinazione del reddito di impresa delle associazioni, alcune entrate che di norma lo sarebbero.
In particolare ci sono alcuni introiti che sono stati de - commercializzati per tutti gli enti non commerciali e altri che non sono considerati commerciali solo per le associazioni o alcuni tipi di associazioni.
Ci sono alcune attività, le cui entrate godono di un regime di de-commercializzazione generica a condizione che l'ente sia non commerciali, indipendentemente dalla sua natura giuridica.
L'art. 143 del Tuir stabilisce che per gli enti non commerciali, non sono considerate commerciali:
Sussiste poi una de-commercializzazione specifica per gli enti non commerciali, di tipo associativo.
L'art. 148 del Tuir, prevede le seguenti ulteriori agevolazioni per gli enti non commerciali di tipo associativo. In particolare con concorrono a formare reddito:
Il legislatore ha subordinato l'applicabilità del regime fiscale agevolato ad alcune clausole. Gli enti non commerciali di tipo associativo devono inserire nei propri atti costitutivi e statuti le clausole espressamente previste dal Testo Unico sulle Imposte dei Redditi e tali atti devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata. Inoltre, a norma dell'art. 30 del Decreto legge n. 185/2008, devono essere trasmessi i dati e le notizie rilevanti a fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione (Modello Eas).
In presenza di sole entrate istituzionali l'associazione non è obbligata alla tenuta della contabilità e, se non sono nemmeno presenti persone retribuite, non è nemmeno tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Alcune attività vengono sempre considerate commerciali, indipendentemente dalla natura dell'ente. Tali attività sono:
Le stesse agevolazioni previste dal Tuir ai fini della determinazione del reddito imponibile, trovano corrispondenza anche ai fini IVA ad eccezione:
Per determinare se questa ultima tipologia di contributo è soggetta ad IVA, è necessario rifarsi alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/E del 21.11.2013 che ha trattato in modo specifico il trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche.