Le erogazioni liberali sono donazioni di denaro o di beni, fatte ad un ente senza scopo di lucro, senza chiedere nulla in cambio.
Nello specifico le erogazioni liberali sono atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:
Il Decreto Ministeriale 28 novembre 2019 (G.U. n. 24 del 30.01.20) individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del terzo settore (comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e devono essere utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Lo Stato ha previsto delle agevolazioni fiscali a favore del donatore, vantaggi economici che variano a seconda del soggetto ricevente. In ogni caso l'agevolazione fiscale è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.
Se si effettua un'erogazione liberale, in denaro o in natura, a favore di un ente del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, in alternativa è possibile:
detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.
dedurre le liberalità fatte da persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Se l'erogazione liberale in denaro è a favore di una organizzazione di volontariato, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
Sono deducibili:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti enti sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti:
le Onlus,
le associazioni di promozione sociale,
le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e
le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La comunicazione è obbligatoria a partire dai dati relativi al 2022, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.