Le erogazioni liberali sono donazioni di denaro o di beni, fatte ad un ente senza scopo di lucro, senza chiedere nulla in cambio.
Nello specifico le erogazioni liberali sono atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:
l'arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione della ricchezza da parte di chi compie l'atto;
lo spirito di liberalità, inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione.
Il Decreto Ministeriale 28 novembre 2019 (G.U. n. 24 del 30.01.20) individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del terzo settore (comprese le cooperative sociali, ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) e devono essere utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Lo Stato ha previsto delle agevolazioni fiscali a favore del donatore, vantaggi economici che variano a seconda del soggetto ricevente. In ogni caso l'agevolazione fiscale è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.
Se si effettua un'erogazione liberale, in denaro o in natura, a favore di un ente del terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, in alternativa è possibile:
detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.
dedurre le liberalità fatte da persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Se l'erogazione liberale in denaro è a favore di una organizzazione di volontariato, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 35% degli oneri sostenuti dal contribuente, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24%, per l'anno 2013, e al 26%, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Sono deducibili:
le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto, di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati , nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.
le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute.
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti enti sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti:
le Onlus,
le associazioni di promozione sociale,
le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e
le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La comunicazione è obbligatoria a partire dai dati relativi al 2022, se dal bilancio di esercizio dell'ente, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.