L' 11 marzo 2022, è stato approvato il decreto n. 55 con cui vengono fissate le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Sono interessate da tale decreto le persone giuridiche private, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Conseguentemente:
sono tenute a provvedere alla comunicazione del titolare effettivo.
Il decreto non si esprime per gli enti che hanno ottengono la personalità giuridica con procedure semplificate, ossia mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore o mediante il Registro Nazionale delle Attività Sportive. In via prudenziale si suggerisce di provvedere in tal senso.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, devono comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva dell'Ente.
Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi delle persone giuridiche private:
Qualora non è possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
La comunicazione è a cura del fondatore, ove in vita, oppure dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.
La comunicazione del titolare effettivo va fatta:
In fase di primo popolamento, tutti gli enti non profit dotati di personalità giuridica, devono provvedere entro l' 11 dicembre 2023.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
La comunicazione del titolare effettivo va presentata all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, nella sezione autonoma del registro delle imprese.
Per la presentazione della comunicazione serve la firma digitale del legale rappresentante.
Tutte e tre le tipologie di comunicazione (prima comunicazione, variazione o conferma) sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria.