Lo statuto di un ente che vuole qualificarsi come ONLUS deve espressamente prevedere lo svolgimento di attività in uno dei settori puntualmente individuati dall'art. 10 del
D.lgs. 460/97 e richiamati nell'articolo in apertura.
Inoltre nello statuto devono essere inserite le seguenti disposizioni:
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità,sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
Queste previsioni vanno integrate con quelle previste dal codice civile, dal codice del terzo settore, dalla normativa fiscale in materia di enti non commerciali e dalle specifiche previste per
la forma giuridica assunta dall'ente. A quest'ultima si rinvia anche per le modalità di costituzione dell'ente.
Lo statuto deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.