Ai fini del versamento delle imposte per gli Enti del Terzo Settore non commerciali, è stato istituito un nuovo regime forfettario.
Secondo il nuovo regime il reddito imponibile si determina applicando ai proventi derivati dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività e sommando a quanto ottenuto le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi, i proventi immobiliari.
Il coefficiente di redditività applicabile varia a seconda sia dell'importo dei ricavi sia della tipologia di attività commerciale svolta dagli enti. Ovvero, come si vede nelle tabelle sottostanti, sono stati previsti più coefficienti a scaglioni, diversi per chi realizza attività di prestazioni di servizi e per chi svolge altre attività.
Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Attività di prestazione di servizi |
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Ricavi |
Coefficiente di redditività |
Fino a 130.000,0 |
7% |
Da 130.001 € a 300.000 € |
10% |
Oltre 300.000,00 € |
17% |
Altre attività |
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Ricavi |
Coefficiente di redditività |
Fino a 130.000,0 € |
5% |
Da 130.001 € a 300.000 € |
7% |
Oltre 300.000,00 € |
14% |
Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione di inizio attività. Per gli altri l'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale è stato previsto un ulteriore regime forfettario, applicabile solo a quelle associazioni i cui ricavi da attività commerciale non superino i 130.000,00 €.
Ricavi non superiori a 130.000,00 € |
Coefficiente di redditività ODV |
Coefficiente di redditività APS |
1% |
3% |
Le ODV e le APS che applicano questo regime forfettario sono esonerate dall'obbligo di registrazione e tenuta scritture contabili. Sono tuttavia tenute a conservare tutti i documenti ricevuti ed emessi e a presentare la dichiarazione dei redditi a norma di legge.
L'opzione al regime forfettario va esercitata nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale. L'applicazione di tale regime cessa a partire dall'anno di imposta successivo a quello di sforamento del limite dei 130.000,00 €.