Entro il 15 luglio di ciascun anno, sul proprio sito internet, i partiti politici devono pubblicare lo statuto, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.
Sono equiparati ai partiti politici e quindi tenuti alla pubblicazione di tale documentazione nei termini e nei modi indicati:
fondazioni, associazioni e comitati i cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi;
fondazioni, associazioni e comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
fondazioni, associazioni e comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a € 5.000,00 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.
Sono invece esclusi da tale obbligo di trasparenza gli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale e le fondazioni, le associazioni, i comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.