Gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, devono esercitare in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si considerano di interesse generale, le
attività aventi ad oggetto:
L'elenco può essere aggiornato con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri.