Tutti i titolari di partita IVA, sono obbligati alla fatturazione elettronica, ossia gli Enti non commerciali - inclusi gli enti del terzo settore - che svolgono abitualmente anche attività di impresa sono assoggettati all'obbligo di emissione, ricezione, conservazione delle fatture in formato elettronico.
All'entrata in vigore di tale disposizione normativa (2019) erano stati esonerati da tale obbligo gli enti con proventi inferiori ai 65.000,00 euro. Dal 2022 questo esonero viene progressivamente abolito, in particolare:
a partire dal 1° luglio 2022 per gli Enti che nell’anno precedente hanno “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, superiori ad euro 25.000,00” scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica;
a partire dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutti i titolari di partita Iva a prescindere dal volume d’affari.
Dal 1° luglio 2022 |
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Dal 1° gennaio 2023 |
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Dal 1° gennaio 2024 |
Tutti dovranno fare ricorso alla fattura elettronica a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti tutti i minimi, forfettari ed enti in regime L. 398/1991 |
Gli Enti non commerciali che svolgono unicamente attività istituzionale non sono tenuti ad aprire partita IVA e operano solo con il codice fiscale: questi Enti ad oggi non operatori IVA e non sono considerabili soggetti che emettono fattura, pertanto sono esonerati dall'obbligo di emettere fatture elettroniche. Tuttavia sono Enti destinatari di fatture elettroniche, emesse dai loro fornitori assoggetti a tale obbligo. Al verificarsi di questa possibilità il fornitore è obbligato a consegnare direttamente all'Ente una copia in formato analogico o informatico della fattura, con la precisazione che il documento elettronico è disponibile all'interno del SDI (sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate), nell'area riservata.