Tutti i titolari di partita IVA, sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nello specifico gli Enti non commerciali - incluse le associazioni in regime 398/91, gli enti del terzo settore, ecc. - che svolgono abitualmente anche attività di impresa, sono assoggettati all'obbligo di emissione, ricezione, conservazione delle fatture in formato elettronico.
All'entrata in vigore di tale disposizione normativa (2019) erano stati esonerati da tale obbligo gli enti con proventi inferiori ai 65.000,00 euro. Dal 2022 questo esonero viene progressivamente abolito, in particolare:
Gli Enti non commerciali che svolgono unicamente attività istituzionale non sono tenuti ad aprire partita IVA e operano solo con il codice fiscale: questi Enti ad oggi non sono operatori IVA e non sono considerabili soggetti che emettono fattura, pertanto sono esonerati dall'obbligo di emettere fatture elettroniche. Tuttavia sono Enti destinatari di fatture elettroniche, emesse dai loro fornitori assoggetti a tale obbligo. Al verificarsi di questa possibilità il fornitore è obbligato a consegnare direttamente all'Ente una copia in formato analogico o informatico della fattura, con la precisazione che il documento elettronico è disponibile all'interno del SDI (sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate), nell'area riservata.
E' stato prorogato a tutto il 2024 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie.
Per effetto della previsione contenuta nel recente D.L. 132/2023 convertito in legge (c.d. Decreto Proroghe), viene nuovamente modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.