La sicurezza sui luoghi di lavoro trova il suo riferimento normativo nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Prima di andare a delineare i principi cardine di questo tema, è doveroso ricordare che la tutela della persona umana, è un principio assoluto sancito dalla costituzione italiana anche quando si parla di luoghi di lavoro. L'art. 41 della costituzione recita "L'iniziativa economica .... non può svolgersi ... in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". L'OMS - l'organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Infine si segnala che la giurisprudenza ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all'incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre.
Se all'interno dell'associazione operano solo persone retribuite o volontari e persone retribuite (anche una soltanto), allora non vi è dubbio che tale associazione debba adempiere a tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il dubbio che si pone è relativo agli adempimenti che devono porre in essere quelle associazioni che impiegano solamente volontari, posto che tutti gli enti devono rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
La legge definisce "lavoratore" una persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Tuttavia la stessa legge equipara ai lavoratori autonomi:
Conseguentemente gli enti appena richiamati che accolgono solo volontari sono tenuti a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. I volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo ove si svolgano attività configurabili come appalto (esempio in convenzione in una Pubblica Amministrazione).
Il D.lgs 81/08 individua delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui:
La valutazione dei rischi è il primo passo per comprendere le misure da attuare all'interno dell'associazione, in La valutazione dei rischi è il primo passo per comprendere le misure da attuare all'interno dell'associazione, in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è il DVR ed esso contiene:
La valutazione dei rischi non è un documento "fatto una volta, fatto per sempre". Deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione:
Un principio cardine dell'impianto normativo è la formazione e l'informazione del personale impiegato: da una parte tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un'informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, dall'altra le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere una formazione specifica.
I corsi formativi da seguire emergono dalla valutazione die rischi e se redatto, sono elencati dal DVR. Essi variano da associazione ad associazione, in relazione alla tipologia di attività posta in essere e alle condizioni in cui si opera.