Le norme civilistiche e fiscali relative al bilancio di un'associazione non profit, sono molto generiche. Nella sostanza è importante che gli amministratori siano consapevoli che tutte le associazioni hanno l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.
Tale obbligo vige per le associazioni riconosciute, per le associazioni riconosciute o non che pongo in essere attività commerciali (ossia per quelle che hanno redditi così detti d'impresa), e anche per quelle associazioni che si qualificano come enti non - commerciali e che vogliono godere delle agevolazioni fiscali previste dal testo unico sulle imposte dei redditi. Nei primi due casi è plausibile che l'ente sia a conoscenza degli adempimenti trattandosi di associazioni più strutturate.
La maggioranza delle associazioni rientrano nell'ultimo caso, operano solo con codice fiscale e non hanno redditi rilevanti ai fini fiscali: questi enti sono tenuti ogni anno a redigere il bilancio di esercizio, ma spesso non ne hanno consapevolezza. Il loro rendiconto deve essere redatto secondo le modalità stabilite dallo statuto, e deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'anno, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e controllo dell'intera gestione economico - finanziaria dell'associazione.
Per prassi l'anno di esercizio può alternativamente:
coincidere con l'anno solare, iniziare il 1 gennaio e terminare il 31 dicembre di ciascun anno;
corrisponde con "l'anno scolastico", ovvero iniziare il 1 settembre e terminare il 31 agosto dell'anno successivo.
I modelli di bilancio degli enti non profit sono diversi da quelli degli enti che fanno attività di impresa (come le società).
Si consiglia di appoggiarsi a un professionista per la redazione del bilancio di esercizio: sebbene nel primo caso gli schemi possano sembrare abbastanza semplici e nel secondo caso risultino addirittura assenti, sussistono dei principi normativi a cui ci si deve attenere e che devono essere rispettati nel redigere tale importante documento.
Si rileva altresì che la redazione del bilancio è strettamente connessa al tema delle scritture contabili e a quello della tenuta della documentazione di supporto: tali argomenti sono regolati da leggi generali e norme specifiche ed sono di interesse anche per le piccole associazioni senza scopo di lucro che svolgono solamente attività istituzionale.
Il bilancio in un'associazione deve essere approvato dall'assemblea dei soci. Lo statuto associativo stabilisce al tal fine:
l'obbligo di convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del bilancio
le modalità di convocazione dell'assemblea
il termine entro cui tenere l'assemblea.
L'assemblea di solito si tiene entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio: se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, l'assemblea si tiene entro il 30 aprile; se invece si chiude al 31 agosto il bilancio si approva entro il 31 dicembre.
E' buona prassi prima dell'approvazione in assemblea, far approvare il bilancio in consiglio direttivo: nella seduta in cui il direttivo licenzia il bilancio dell'anno precedente, stabilisce anche la convocazione dell'assemblea annuale.