I contribuenti possono destinare una quota del 5 per mille dell'IRPEF a finalità di interesse sociale.
L'istituto del 5 per mille è nato nel 2010 ed è stato stato reso stabile nel 2014; dopo l'ampliamento della gamma di Enti che possono accedervi avvenuta nel 2016, nel 2017, con D.Lgs. n.
111, la sua disciplina è stata nuovamente innovata. Con dpcm del 23 luglio 2020 le procedure di accesso all'istituto del 5 per mille sono state notevolmente semplificate.
Possono accedere al riparto del contributo del 5 per mille:
- gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente
riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca,
indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica; c
- gli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/2020 - Presidenza Consiglio dei Ministri Pagina 3 fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli
enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e'
presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani
di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti. In particolare:
- gli enti del Terzo settore devono rivolgersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo
settore competente;
- gli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università devono rivolgersi al Ministero dell'università e della ricerca;
- gli enti della ricerca sanitaria devono rivolgersi al Ministero della salute;
- le associazioni sportive dilettantistiche devono rivolgersi al Comitato olimpico nazionale italiano;
- l'accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille non è subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento.
Ad oggi, sulla base della tipologia di ente, gli enti del terso settore, per accedere al 5 per mille, devono provvedere in modi diversi. Vediamo le principali casistiche:
- ODV E APS TRASMIGRATI NEL RUNTS :
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- Verificare negli elenchi degli enti iscritti al Runts, se la propria associazione risulta accreditata al 5 per mille;
- Nel caso non lo fosse, il legale rappresentante deve presentare attraverso il portale del Runts, istanza di accesso al 5 per mille.
- ONLUS:
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- le ONLUS già iscritte, sono automaticamente iscritte anche per l'anno successivo.
- Quelle che invece non sono già iscritte, possono presentare domanda di iscrizione entro il 10 aprile. La domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica e deve contenere
l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alla sussistenza dei requisiti per accedere al riparto.
- ETS CHE SI ISCRIVONO OGGI AL RUNTS: Gli enti che presentano domanda di iscrizione al RUNTS e vengono poi effettivamente iscritti, indicano la volontà di
ricevere il 5 per mille direttamente sul portale del registro, barrando l’apposito campo. Valgono qui le nuove regole previste per gli ETS, che non prevedono più la compilazione del modello di
iscrizione precedentemente in uso.
- ETS ISCRITTI AL RUNTS, MA NON AL 5 PER MILLE: presentare attraverso il portale del Runts, richiesta di accesso al 5 per mille.
Gli Enti che si sono iscritti negli anni precedenti al riparto del 5 per mille, non devono accreditarsi nuovamente. Entro il 31 marzo di ciascun anno infatti vengono pubblicati gli elenchi degli
enti già iscritti (elenchi permanenti).
Se nel corso dell'ultimo anno sono intervenuti cambiamenti, l'Ente non deve far altro che segnalarlo all'Agenzia delle Entrate, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.