Per costituire un'organizzazione di volontariato è necessario dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, conformi alla normativa vigente. Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ha introdotto nuove disposizioni, mentre altre le ha mantenute indentiche a quanto precedentemente previsto dall'ordinamento.
In particolare nell'atto costitutivo di un'organizzazione di volontariato devono essere integrate le seguenti previsioni:
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se
forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Tra le
principali regole di funzionamento di un'organizzazione di volontariato vi sono:
l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio.
Atto costitutivo e statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scritta privata, autenticata o registrata.
Le organizzazioni di volontariato già iscritte ai registri regionali hanno tempo fino al 31 MAGGIO 2022, per adeguare i propri statuti con assemblea ordinaria.