Per costituire un'organizzazione di volontariato è necessario dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, conformi alla normativa vigente. Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)
ha introdotto nuove disposizioni, mentre altre le ha mantenute indentiche a quanto precedentemente previsto dall'ordinamento.
In particolare nell'atto costitutivo di un'organizzazione di volontariato devono essere integrate le seguenti previsioni:
- la denominazione dell'ente (contenente l'indicazione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV); ;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale;
- il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e
l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Tra le principali regole di funzionamento di un'organizzazione di volontariato vi sono:
- le attività devono essere rivolte prevalentemente a terzi;
- la prevalenza delle prestazioni gratuite fornite dai propri associati;
- la gratuitò delle cariche associative;
- l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio.
Atto costitutivo e statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scritta privata, autenticata o registrata.