Prima di procedere a redigere l'atto costitutivo e lo statuto della nuova associazione è importante aver valutato tutte le opportunità messe a disposizione dalla normativa italiana in materia. Scelta quindi la tipologia di associazione che si desidera aprire, si procede alla stesura degli atti.
L'atto costitutivo è l'accordo fra i soggetti che costituiscono l'associazione (i soci fondatori). In esso vengono riportati gli elementi caratterizzanti l'associazione stessa, ossia la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale che costituisce le finalità per cui l'associazione viene fondata, i principi su cui si fonda l'ordinamento interno, la nomina dei primi amministratori. Possono essere aggiunte altre clausole.
All'atto costitutivo si allega lo statuto.
Lo statuto disciplina in maniera più dettagliata il tipo di attività che verrà svolta dai soci nonché le modalità organizzative che l'associazione decide di darsi.
Lo statuto andrà a disciplinare:
le modalità di ammissione dei nuovi soci,
le modalità di esclusione dei soci,
come si svolgono le assemblee dei soci,
come viene eletto e come funziona il consiglio direttivo,
le modalità di redazione e approvazione del bilancio,
altri aspetti che i soci fondatori ritengono importanti per l'amministrazione e/o l'organizzazione dell'associazione.
Lo statuto a seconda delle caratteristiche che si vogliono dare alla nuova associazione (come ad esempio l'impiego di persone retribuite), si arricchirà di altre clausole. Anche le finalità perseguite e le attività svolte incidono sulle norme dello statuto dato atto che la legge diviene più o meno dettagliata a seconda dell'ambito di operatività.
Lo statuto varierà inoltre a seconda del tipo di associazione che si sta costituendo: decidere di rientrante tra gli enti del terzo settore oppure no, essere un'associazione di promozione sociale, di volontariato, culturale incide sulle norme statutarie. Questo perché ogni tipo di associazione deve rispettare disposizioni di legge specifiche, oltre che quelle generali.
In ogni caso è bene tenere presente che uno statuto che integra tutti i requisiti previsti dalla legge è il primo passo per poter operare adeguatamente e godere di regimi fiscali agevolati. E cosa ancora più importante è quello che consentirà all'associazione e ai suoi soci di raggiungere gli scopi che si sono prefissati.
I soci fondatori provvederanno quindi a richiedere il rilascio del Codice Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (è possibile presentare l'istanza in qualunque ufficio territoriale), avvalendosi del modulo AA5/6. La richiesta deve essere inoltrata dal rappresentante legale dell’associazione o da un suo delegato, provvisto di delega e fotocopia della carta d’identità del presidente.
Una volta ottenuto il codice fiscale si provvederà quindi a registrare l'atto costitutivo e lo statuto (salvo il caso in cui gli atti siano stati redatti da un notaio il quale provvederà a tale adempimento).
Infine si presenterà il modello EAS, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'associazione. La trasmissione va fatta in via telematica, direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.
Si ricorda che se l'Associazione intende operare in ambiti disciplinati da specifica normativa, andranno richieste le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle proprie attività ed esplicate le conseguenti procedure burocratiche.