L’obbligo di dotarsi di un Pos o di altro strumento di pagamento elettronico, è stato inserito alcuni anni fa, mentre l'art. 18 comma 1 del decreto legge 36/2022 ha introdotto per tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi” sanzioni nel caso in cui non si assicuri la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità. Conseguentemente:
Dubbi sono emersi rispetto alle associazioni, titolari di solo codice fiscale, che realizzano servizi inerenti alle attività istituzionali, dietro corrispettivo specifico versato dai propri soci. Tali corrispettivi infatti, pur essendo “decommercializzati” ai fini IRES, sono comunque una prestazione di servizi.
In materia di transazioni in contanti le attuali disposizioni prevedono:
per la generalità dei contribuenti è possibile effettuare transazioni in contanti fino al limite di € 4.999,99;
per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 l’obbligo di effettuare transazioni tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Indipendentemente dall'importo, i pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciati, qualora si volesse beneficiare delle detrazioni / deduzioni fiscali previste. Ad esempio il pagamento deve essere tracciato per beneficiare delle detrazioni sulle erogazioni liberali a favore di un ente del terzo settore, oppure per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative alla pratica sportiva di un minore presso un'ASD.