Gli Enti del Terzo Settore possono esercitare, oltre alle attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del D.lgs 117/17 e qui descritte) attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Il Codice stabilisce che lo svolgimento di tali attività è ammesso purché siano rispettate le seguenti condizioni:
Con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021, sono stati individuati i criteri e i limiti ai fini dello svolgimento delle attività diverse. Vediamoli insieme.
Natura strumentale:
Le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'Ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.
Natura secondaria:
Le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
Il carattere secondario e strumentale di tali attività dovrà essere documentato dall'organo di amministrazione, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Nel documentare questo, l'organo indicherà anche quale dei due criteri appena descritti è stato utilizzato.
Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati, l'Ente del Terzo Settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente.
L'individuazione della attività diverse è importante ai fini della definizione del carattere non commerciale dell'Ente del Terzo Settore. Si rammenta infatti che se i proventi derivanti dalle attività diverse (escluse le sponsorizzazioni) e dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciale, superano le entrate derivanti da attività non commerciali, l'Ente perde la qualifica di ente non commerciale a partire dal periodo di imposta in cui si verifica l'evento.