L'atto costitutivo e lo statuto di un'impresa sociale devono contenere:
- quanto specificatamente previsto dalla normativa di settore dell'ente che acquisisce la qualifica di impresa sociale (associazione, fondazione, enti di cui al
titolo V del c.c., ecc.);
- la denominazione dell'ente che deve contenere l'indicazione "impresa sociale;
- l'indicazione del carattere sociale dell'impresa in conformità al D. Lgs. 112/2017;
- l'oggetto sociale nel rispetto dell'art.2 del D. Lgs. 112/2017;
- l'assenza di scopo di lucro;
- le modalità di nomina dei componenti dell'organo di amministrazione (la cui maggioranza spetta all'assemblea dei soci);
- le modalità di ammissione ed esclusione dei soci e le regole del rapporto sociale (nel rispetto del principio di non discriminazione, della tipologia di soci,
della struttura giuridica e della forma giuridica dell'impresa sociale);
- la nomina di uno o più sindaci (organo di controllo interno);
- le forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati all'attività dell'impresa;
- opportune disposizioni relative allo scioglimento dell'Ente e alla conseguente devoluzione del suo patrimonio.
L'impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico.
L'atto costitutivo, le sue modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa sociale, devono essere depositati entro 30 giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale.