Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Non possono essere associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Per costituire un'associazione di promozione sociale è necessario innanzitutto essere in 7 persone fisiche o 3 APS, con uno scopo da perseguire.
E' altresì importante verificare che le finalità che si vogliono perseguire, siano civiche, solidaristiche o di utilità sociale e che le attività esercitate rientrino tra una o più attività di interesse generale individuate dal codice del terzo settore.
Dopodiché individuata la denominazione e la sede legale, si procederà con gli adempimenti del caso:
Se l'associazione di promozione sociale sarà dotata di personalità giuridica, servirà un atto notarile; diversamente sarà sufficiente registrare gli atti all'agenzia delle entrate.
Infine è assolutamente necessario presentare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore - sezione APS: senza tale iscrizione, l'Associazione non può definirsi di promozione sociale. Gli uffici del Runts, competenti per territorio, verificheranno il possesso dei requisiti, tra cui: caratteristiche dei soci fondatori, numero delle persone retribuite e numero dei volontari, clausole inserite nello statuto.
Riassumendo ...
Le associazioni di promozione sociale devono essere costituite, alternativamente almeno da:
Possono esserci tra i soci altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale.
Certamente. Le attività devono essere svolte avvalendosi prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati.
Tutte le informazioni sui volontari degli enti del terzo settore le trovate qui.
Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.
Le persone retribuite possono essere anche socie dell'APS.
Le associazioni di promozione sociale come tutti gli enti del terzo settore: