Tutte le associazioni (siano esse ODV, APS, ASD, culturali, ecc), rientrano in una di queste due categorie:
Le associazioni non riconosciute, ossia quelle senza personalità giuridica, sono disciplinate dagli articoli dal 36 al 42 del Codice Civile. Queste associazioni rispondono alle obbligazioni assunte sia con il loro patrimonio, sia con quello degli amministratori e di chi ha agito in nome e per conto dell'Associazione. Gli amministratori dell'associazione possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personalmente oppure in solido. Per tale motivo si parla di autonomia patrimoniale imperfetta.
La legge non prevede alcuna particolare formalità per la redazione dell'accordo fra gli aderenti (atto costitutivo e statuto): è possibile ricorrere anche alla forma orale o alla semplice scrittura privata. Si sottolinea tuttavia che per adempiere ad alcune formalità, come per esempio l'acquisto di immobili, è richiesta la forma scritta, e il più delle volte anche la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate.
Rientrano in tale categoria la maggioranza degli enti di tipo associativo, trattandosi della forma più semplice e meno onerosa.
Le associazioni riconosciute sono quelle hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Per poter avere tale riconoscimento, l'Associazione deve dimostrare di possedere un determinato patrimonio - sia esso fatto di beni mobili o immobili.
Con il riconoscimento giuridico l'Associazione ottiene l'autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che le obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività associative hanno ricadute solamente sul patrimonio associativo e non su quello degli amministratori.
Il riconoscimento giuridico viene generalmente scelto da Associazioni di medie e grandi dimensioni.
Trovano la loro disciplina generale negli articoli dal n. 14 al n. 35 del Codice Civile, come le fondazioni, a testimonianza del fatto che per entrambe le tipologie di enti il patrimonio è l'elemento distintivo.
Se è desiderio dei soci fondatori dotare di personalità giuridica la propria associazione fin dall’origine, le modalità di costituzione e alcuni requisiti statutari dovranno essere adeguati, oltre che alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro, anche alle norme in materia di riconoscimento giuridico. Se invece desiderano ottenere il riconoscimento in un secondo momento, potranno modificare successivamente lo statuto integrandolo con i requisiti in materia.
L'atto costitutivo e lo statuo, o solo il nuovo statuto se si tratta di associazione già costituita, dovranno avere la forma dell'atto pubblico ossia dovranno essere redatti da un notaio. Essendo il patrimonio l'elemento distintivo, il notaio verificherà anche la sussistenza del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento.
Successivamente l'Associazione deve presentare istanza di riconoscimento. Se l'Ente opera a livello nazionale ossia in più regioni, l'istanza va presentata alla prefettura competente per territorio cioè quella in cui l'Ente ha la sede legale. Se le finalità dell'Ente si esauriscono nell'ambito del territorio regionale presso cui ha sede legale, l'istanza va presentata gli uffici regionali competenti.
ETS:
Per le associazioni che intendono sia acquisire la personalità giuridica che entrare nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), è prevista una procedura semplificata che prevede l'espletamento congiunto di entrambi i procedimenti amministrativi, da parte del notaio.
ASD:
Una procedura semplificata è prevista anche per le associazioni che intendono iscriversi nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, siano queste associazioni nuove o già costituite.
Stessa procedura semplificata è prevista per le associazioni non riconosciute, già iscritte al registro, che intendono acquisire la personalità giuridica. Leggi Personalità giuridica ASD per approfondire.