Da codice civile tutte le associazioni si dividono in “riconosciute” e “non riconosciute”, a seconda se hanno ottenuto o meno la personalità giuridica di diritto privato.
Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli dal 36 al 42 del Codice Civile. Queste associazioni rispondono alle obbligazioni assunte sia con il loro patrimonio, sia con quello degli amministratori e di chi ha agito in nome e per conto dell'Associazione. Gli amministratori dell'associazione possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personalmente oppure in solido. Per tale motivo si parla di autonomia patrimoniale imperfetta.
La legge non prevede alcuna particolare formalità per la redazione dell'accordo fra gli aderenti (atto costitutivo e statuto): è possibile ricorrere anche alla forma orale o alla semplice scrittura privata. Si sottolinea tuttavia che per adempiere ad alcune formalità, come per esempio l'acquisto di immobili, è richiesta la forma scritta, e il più delle volte anche la registrazione degli atti all'Agenzia delle Entrate.
Rientrano in tale categoria la maggioranza degli enti di tipo associativo, trattandosi della forma più semplice e meno onerosa.
Le associazioni riconosciute sono quelle hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Trovano la loro disciplina generale negli articoli dal n. 14 al n. 35 del Codice Civile, come le fondazioni, a testimonianza del fatto che per entrambe le tipologie di enti il patrimonio è l'elemento distintivo.
Con il riconoscimento giuridico l'Associazione ottiene l'autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che le obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività associative hanno ricadute solamente sul patrimonio associativo e non su quello degli amministratori.
Il riconoscimento giuridico viene generalmente scelto da Associazioni di medie e grandi dimensioni.
Se è desiderio dei soci fondatori dotare di personalità giuridica della propria associazione fin dall’origine, le modalità di costituzione e alcuni requisiti statutari dovranno essere adeguati, oltre che alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro, alle norme in materia di riconoscimento giuridico. Se invece desiderano ottenere il riconoscimento in un secondo momento, potranno modificare successivamente lo statuto integrandolo con i requisiti in materia.
In ogni caso l'atto deve essere redatto da un notaio.
Per le associazioni che intendono sia acquisire la personalità giuridica che entrare nel registro unico nazionale del terzo settore, è prevista una procedura semplificata che prevede l'espletamento di entrambi i procedimenti amministrativi.