Un'Impresa Sociale è un'impresa che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale.
Per attività di interesse generale si intendono:
quelle puntualmente indicate dal D.Lgs 112/2017 che riforma l'impresa sociale (vd. elenco sottostante);
le attività di impresa (qualunque esse siano) nelle quali sono impiegati: lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate, persone con disailità, persone beneficiarie di protezione
internazionale, persone senza fissa dimora che versino in condizioni di povertà. Questi lavoratori devono essere almeno il 30% del numero totale di lavoratori.
Si intende svolta in via principale l'attività i cui ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'Impresa Sociale. I criteri di computo saranno stabiliti con apposito decreto
ministeriale.
Si considerano di interesse generale le attività di impresa aventi ad oggetto:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992,
e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al dpcm del 14 febbraio 2001;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di
energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed
al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese
sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un
Paese in via di sviluppo;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- q) alloggio sociale nonche' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito;
- t) agricoltura sociale;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tali attività devono essere esercitate in conformità delle norme particolari che nè disciplinano l'esercizio.