Le Organizzazioni di Volontariato sono enti del terzo settore, costituite in forma di associazione. Possono essere sia associazioni riconosciute che non riconosciute.
Per qualificarsi come tali è necessaria l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore - sezione ODV: nessuna associazione senza rientrare nel Runts può utilizzare tale acronimo nella denominazione e/o con i terzi. Gli uffici del Runts verificano che le associazioni richiedenti siano in possesso dei requisiti previsti per le ODV, ossia:
La procedura per aprire un'organizzazione di volontariato - ODV - è similare a quella prevista per aprire qualsiasi altra associazione.
Individuati i soci fondatori e gli scopi che si propongono di realizzare, si valuta se alla nuova associazione si vuole dare il riconoscimento giuridico o meno. Come meglio spiegato qui, le associazioni con personalità giuridica sono quelle che, per dirla in parole molto molto semplici "mettono uno sbarramento tra il patrimonio degli amministratori e quello dell'associazione". Naturalmente per fare ciò ci vuole un patrimonio minimo (fissato in € 15.000,00 per le ODV) a garanzia dei terzi.
La maggioranza delle ODV, in fase di apertura, non acquisiscono la personalità giuridica: sono associazioni non riconosciute. In tal caso le fasi per la costituzione sono:
Quello che distingue un'organizzazione di volontariato da tutte le altre associazioni, sono le sue caratteristiche. Vediamo di seguito.
Le organizzazioni di volontariato devono essere costituite, alternativamente almeno da:
Possono esserci tra i soci altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle organizzazioni di volontariato.
La caratteristica fondamentale delle ODV è che esser svolgono le proprie attività prevalentemente a favore di terzi.
Le loro attività, come tutti gli enti del terso settore, devono rientrare fra quelle di interesse generale previste dal codice del terzo settore, a cui si aggiungono le attività diverse (nei limiti stabiliti dalla normativa) e le attività di raccolta fondi (occasionali o continuative, nel rispetto delle norme anche fiscali).
I volontari per la realizzazione delle proprie attività devono avvalersi di prestazioni gratuite dei propri associati. I volontari vanno iscritti nel registro dei volontari.
Possono anche accogliere dei volontari occasionali, eventualmente iscritti in un'apposita sezione del registro.
Tutti i volontari devono essere assicurati contro malattia, infortuni e responsabilità civile.
Le organizzazioni di volontariato hanno la facoltà di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel limite necessario al loro regolare funzionamento o nei limiti necessari per qualificare o specializzare l'attività svolta.
Il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Ai componenti degli organi sociali e ai soci di un'organizzazione di volontariato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Quindi nessun amministratore o socio può essere una persona pagata dall'Associazione: le persone che ricevono compensi saranno necessariamente esterne all'organizzazione di volontariato.