Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore il cui fine è erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di:
I principi a cui gli enti decidono di attenersi sono inseriti nell'atto costitutivo e nello statuto, e nello specifico vengono previsti quelli a cui l'ente si ispirerà per:
Un ente filantropico può assumere la forma giuridica di:
Conseguentemente la modalità di costituzione varierà a seconda se si opta per l'una o l'altra forma. Ciò che è importante sapere è che in entrambi i casi si tratta di un ente che ha il riconoscimento giuridico per cui serve un patrimonio (€ 30.000,00 per la fondazione e € 15.000,00 per l'associazione) e la redazione di atto costitutivo e statuto nella forma dell'atto pubblico (intervento del notaio).
In entrambi i casi, solo con la successiva iscrizione al Runts, la fondazione o l'associazione riconosciuta, acquisirà il titolo di ente filantropico.
Il codice del terzo settore non enuncia altre caratteristiche particolari per gli enti filantropici. Possono quindi realizzare le proprie attività sia attraverso volontari, che avvalendosi di persone retribuite, senza dover rispettare alcun parametro numerico.
Resta inteso che nel momento in cui si avvalgono di volontari devono rispettare l'art. 17 del codice del terzo settore e qualora impiegassero persone retribuite, l'art. 16 dello stesso codice.
Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da:
I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte degli enti filantropici, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.