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Regime Forfettario degli ETS non commerciali

Dal 1 gennaio 2026, ai fini del versamento delle imposte, gli Enti del Terzo Settore non commerciali, potranno avvalersi del nuovo regime forfettario previsto dal codice del terzo settore. Esso in sostanza sostituirà quello ex. legge 398/91.

 

Secondo tale regime, il reddito imponibile si determina applicando ai proventi derivati dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività e sommando a quanto ottenuto le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi, i proventi immobiliari.

 

Il coefficiente di redditività applicabile varia a seconda sia dell'importo dei ricavi sia della tipologia di attività commerciale svolta dagli enti. Ovvero, come si vede nelle tabelle sottostanti, sono stati previsti più coefficienti a scaglioni, diversi per chi realizza attività di prestazioni di servizi e per chi svolge altre attività.

 

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

 

 

Attività di prestazione di servizi

Ricavi

Coefficiente di redditività

Fino a 130.000,0

7%

Da 130.001 € a 300.000 €

10%

Oltre 300.000,00 €

17%

 

 

Altre attività

Ricavi

Coefficiente di redditività

Fino a 130.000,0 €

5%

Da 130.001 € a 300.000 €

7%

Oltre 300.000,00 €

14%

 

Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione di inizio attività. Per gli altri l'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. 

Regime Forfettario ODV e APS

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in relazione alle attività commerciali svolte, è stato previsto un ulteriore regime forfettario, applicabile solo a quelle associazioni i cui ricavi non superino € 85.000,00.

 

L'opzione al regime forfettario va esercitata nella dichiarazione di inizio attività o nella dichiarazione annuale. L'applicazione di tale regime cessa a partire dall'anno di imposta successivo a quello di sforamento del limite dei 85.000,00 €.

Determinazione delle imposte

IRES - regime forfettario ODV e APS ex art. 86 CTS

Le imposte vengono determinate applicando ai ricavi percepiti, i seguenti coefficienti:

 

Ricavi non superiori a

85.000,00 €

Coefficiente di redditività

ODV

Coefficiente di redditività

APS

1%

3%

 

 

IVA - regime forfettario ODV e APS ex art. 86 CTS

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:

  • non esercitano la rivalsa dell'imposta, per le operazioni nazionali;
  • applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Inoltre:

  • non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti
  • sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Scritture contabili regime forfettario ex art. 86 CTS

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario:

  • sono esonerate dall'obbligo di registrazione e tenuta scritture contabili;
  • sono tenute agli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni;
  • sono tenute a conservare tutti i documenti ricevuti ed emessi;
  • sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi a norma di legge.
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