Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stai definiti le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni organizzazioni di volontariato, promozione sociale, enti filantropici, reti associative, altri enti del terzo settore.
Restano escluse le imprese sociali e le società di mutuo soccorso.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari».
- Sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale;
- Sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli
ordinari, nonché ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre
amministrazioni.
I controlli sugli ETS accertano:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
Il controllo ordinario verifica il rispetto da parte dell'ETS della normativa ad esso applicabile, anche in ragione della sezione del RUNTS in cui è iscritto, ed in particolare
che:
- a) la denominazione dell'ente è correttamente formata, anche in ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS, e la sua forma giuridica è compatibile con la
qualifica di ETS e la sezione di iscrizione nel RUNTS;
- b) l'ente non è un soggetto escluso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e non risulta sottoposto a direzione e
coordinamento o controllato da soggetti esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
- c) è presente il numero minimo di associati se richiesto dalla legge e la base sociale non è composta in contrasto con quanto previsto dalla disciplina vigente;
- d) l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente prevedono gli elementi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché quelli previsti per le
particolari categorie di ETS;
- e) l'ente ha effettivamente svolto attività di interesse generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della specifica qualifica acquisita e non
risultano accertate da parte delle amministrazioni competenti violazioni di norme particolari che
- ne disciplinano l'esercizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- f) nel caso di avvenuto svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, le stesse sono state esercitate sulla base di apposita disposizione
statutaria e in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- g) sono stati rispettati i principi e le linee guida sull'attività di raccolta fondi eventualmente svolta;
- h) non è stato distribuito nessun utile, neanche in via indiretta;
- i) i bilanci sono stati redatti e depositati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni
di attuazione;
- j) il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, è stato redatto, depositato e pubblicato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- k) sono state pubblicate, ove richiesto dalla legge, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
- l) sono stati correttamente tenuti i libri sociali obbligatori per legge;
- m) sono state rispettate le norme di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il registro dei volontari è stato correttamente tenuto e
l'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 è stato adempiuto;
- n) per gli enti iscritti nelle sezioni a) e b) del RUNTS sono stati prevalentemente impiegati volontari associati o aderenti agli enti associati e sussiste il
corretto rapporto tra volontari e lavoratori o, in alternativa nel secondo caso tra associati e lavoratori richiesto dalla legge;
- o) il patrimonio degli enti con personalità giuridica non è inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario per conseguire la personalità
giuridica;
- p) sono stati nominati e sono correttamente composti e funzionanti gli organi sociali essenziali per legge;
- q) sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al RUNTS che sono obbligatori in forza della normativa vigente;
- r) non sussistono cause di scioglimento o estinzione dell'ente.
Il controllo ordinario sugli enti che nel triennio antecedente l'anno di effettuazione del controllo hanno depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro
annui, ha esclusivamente ad oggetto gli accertamenti di cui alle lettere a), c), d), f), i), q) e r).
Se l'ETS ha la forma giuridica di fondazione, oltre ai punti di cui sopra, mediante il controllo ordinario si accerta anche che:
- a) lo scopo non è divenuto irrealizzabile;
- b) non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) gli amministratori non hanno agito in difformità allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge.
Ciascun ETS è assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni. Il termine per il primo controllo decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'ETS e'
stato iscritto nel RUNTS.
Si intendono controllati nel triennio gli ETS nei confronti dei quali il controllo ordinario, avviato entro il 31 dicembre del terzo anno, si conclude entro i termini previsti per la
procedura di controllo.