Consulente per Associazioni ed Enti del Terzo Settore
  • Home
  • Chi sono
  • Servizi Offerti
  • Le Associazioni
  • ASD
  • ETS
  • Contatti

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Associazioni

Normativa di riferimento

La sicurezza sui luoghi di lavoro trova il suo riferimento normativo nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Prima di andare a delineare i principi cardine di questo tema, è doveroso ricordare che la tutela della persona umana, è un principio assoluto sancito dalla costituzione italiana anche quando si parla di luoghi di lavoro. L'art. 41 della costituzione recita "L'iniziativa economica .... non può svolgersi ... in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". L'OMS - l'organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità. Infine si segnala che la giurisprudenza ha stabilito che la tutela del diritto alla salute del lavoratore si configura sia come diritto all'incolumità fisica sia come diritto ad un ambiente salubre.

Le associazioni sono tenute a rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?

Se all'interno dell'associazione operano solo persone retribuite o volontari e persone retribuite (anche una soltanto), allora non vi è dubbio che tale associazione debba adempiere a tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Il dubbio che si pone è relativo agli adempimenti che devono porre in essere quelle associazioni che impiegano solamente volontari, posto che tutti gli enti devono rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

 

La legge definisce "lavoratore" una persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

 

Tuttavia la stessa legge equipara ai lavoratori autonomi:

  • i volontari delle organizzazioni di volontariato,
  • coloro che effettuano servizio civile,
  • i volontari che svolgono attività in favore delle associazioni di promozione sociale,
  • i volontari che svolgono attività di associazioni sportive dilettantistiche,
  • i volontari che svolgono attività in favore delle associazioni religiose,
  • i volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,
  • direttori artistici e i collaboratori tecnici che effettuano prestazioni di natura non professionale presso cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche.

Conseguentemente gli enti appena richiamati che accolgono solo volontari sono tenuti a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. I volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni, munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo ove si svolgano attività configurabili come appalto (esempio in convenzione in una Pubblica Amministrazione).

Le misure generali di tutela

Il D.lgs 81/08 individua  delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra cui: 

  • la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • la programmazione della prevenzione;
  • l’eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro;
  • l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • il controllo sanitario dei lavoratori;
  • l’informazione e la formazione adeguate per lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • l’adozione di codici di condotta e di buone prassi in materia di salute e sicurezza;
  • le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, nonché l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.

La valutazione dei rischi e il DVR

La valutazione dei rischi è il primo passo per comprendere le misure da attuare all'interno dell'associazione, in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro. Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è il DVR ed esso contiene:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedervi e ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.

La valutazione dei rischi non è un documento "fatto una volta, fatto per sempre". Deve essere immediatamente rielaborata così come devono essere aggiornate le misure di prevenzione:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, 
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione,
  • a seguito di infortuni significativi,
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La formazione in materia di sicurezza

Un principio cardine dell'impianto normativo è la formazione e l'informazione del personale impiegato: da una parte tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un'informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, dall'altra le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere una formazione specifica.

 

I corsi formativi da seguire emergono dalla valutazione dei rischi e se redatto, sono elencati dal DVR. Essi variano da associazione ad associazione, in relazione alla tipologia di attività posta in essere e alle condizioni in cui si opera.

  • Associazioni riconosciute e non riconosciute
  • Circoli privati
  • Redigere atto costitutivo e statuto
  • Registrazione atti
  • Il Codice Fiscale dell'Associazione
  • Modello EAS
  • Il Bilancio
  • Normativa Fiscale
  • Erogazioni Liberali
  • Raccolte Fondi
  • 5 per mille
  • Contributi Pubblici: obbligo di pubblicità
  • Norme sulla trasparenza enti equiparati ai partiti politici
  • Associazioni e Privacy
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro
  • ONLUS

Per richiedere informazioni sui servizi e/o preventivi gratuiti, scrivetemi:

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti

Informazioni legali | Termini e Condizioni generali | Informativa sui cookie | Sitemap
Copyright 2016 - 2024
Uscita | modifica
  • Home
  • Chi sono
  • Servizi Offerti
    • Consulenze
    • Costituzione associazione
    • Costituzione ETS, enti senza scopo di lucro
    • Adempimenti Runts
    • Fundraising
    • Formazione
    • Adeguamento Privacy
      • GDPR: corso base
    • Assistenza legale
    • Bilancio e Contabilità
    • Consulente del Lavoro
    • Check-up Associazione
  • Le Associazioni
    • Associazioni riconosciute e non riconosciute
      • Titolare effettivo
    • Circoli privati
    • Redigere atto costitutivo e statuto
    • Registrazione atti
    • Il Codice Fiscale dell'Associazione
    • Modello EAS
    • Il Bilancio
    • Normativa Fiscale
      • Regime L. 398/91
      • Calcolare il Plafond di 400.000,00 €
      • Fatturazione Elettronica
      • POS - Pagamenti elettronici
    • Erogazioni Liberali
    • Raccolte Fondi
    • 5 per mille
      • Rendiconto 5 per mille
    • Contributi Pubblici: obbligo di pubblicità
    • Norme sulla trasparenza enti equiparati ai partiti politici
    • Associazioni e Privacy
      • I soggetti previsti dal GDPR
      • Registro dei trattamenti
      • Informativa
    • Sicurezza sui luoghi di lavoro
    • ONLUS
      • Gli statuti delle ONLUS
      • Onlus e Riforma del Terzo Settore
  • ASD
    • Personalità giuridica ASD
    • Agevolazioni fiscali ASD
    • Registro delle attività sportive
    • Lavoratore sportivo
      • Co.co.co Sportivi
    • Volontari sportivi
    • Vincolo sportivo
  • ETS
    • Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS
      • La Riforma del terzo Settore
    • Associazioni di Promozione Sociale
      • Statuto APS
      • Risorse economiche APS
    • Organizzazioni di Volontariato
      • Statuto ODV
      • Risorse economiche ODV
    • Enti Filantropici
    • Fondazioni
    • Imprese Sociali
      • Atto costitutivo e statuto dell'Impresa Sociale
      • Oggetto sociale dell'Impresa Sociale
      • Distribuzione degli utili
    • Reti Associative
    • Attività di interesse generale
    • Attività Diverse
    • Soci
    • Assemblea dei soci
    • Organo di Amministrazione
    • Organo di controllo e organo di revisione
    • I Volontari
    • I Lavoratori degli ETS
    • Libri sociali obbligatori
    • Formulari
    • Bilancio di esercizio degli ETS
    • Nuovi Regimi Forfettari
    • Bilancio Sociale
    • Sistemi di Valutazione dell'Impatto Sociale
    • Pubblicità e Trasparenza negli ETS
    • Social Bonus
  • Contatti
    • Dove siamo
    • Informativa privacy utente sito
    • Informativa privacy acquirente
  • Torna su