Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale con modalità non
commerciale (leggi qui per la spiegazione).
Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli Enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse generale, svolte in
forma d'impresa, nonché le attività diverse, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.
Ecco come eseguire il test di commercialità negli enti del terzo settore:
Di seguito l'elenco sistemico di tutte le tipologie di entrate che si possono considerare ai fini del test della non commercialità dell'ente (sono proventi così detti "istituzionali" o "non
commerciali"):
- Attività di interesse generale svolte a titolo gratuito: si inserisce come valore il valore normale delle prestazioni o cessioni;
- Attività di interesse generale svolte dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
- Attività di ricerca scientifica se svolte direttamente dagli enti ETS la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di
particolare interesse sociale, purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso
preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
- Ricerca scientifica affidata alle università e altri organismi di ricerca purchè la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135;
- Interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio sanitarie svolte da fondazioni ex IPAB, a condizione che gli utili siano
interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi;
- I fondi pervenuti a seguito di raccolte di fondi A condizione che la raccolta fondi sia occasionale, si offrono beni di modico valore, la raccolta
fondi avvenga in occasione di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione;
- Contributi e apporti erogati da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per attività di interesse generale svolte con modalità non commerciale. Il rapporto tra ETS
e pubblica amministrazione può essere di molti tipi (accreditamento, contratto, convenzione, contributo a fondo perduto);
- Quote associative,
- Erogazioni liberali,
- Contributi e sovvenzioni purchè non in un contesto di "attività commerciale". Anche in tal caso si tiene conto del valore normale delle cessioni o prestazioni, ai
fini del calcolo;
- Quote e contributi versati da associati e familiari conviventi delle associazioni ETS, per attività svolte in conformità delle finalità istituzionale
dell'associazione;
- Per le ODV, le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente:
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- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'ODV
senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'ODV senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
- Per le APS,
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- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi,
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di
corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali,
- le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'APS
senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente.
- Per le APS riconosciute come enti morali, se l'attività è strettamente complementare a quella svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, se
è effettuata nei confronti di iscritti, soci e famigliari conviventi e se per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario:
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- la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari,
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Per una più agevole comprensione, in base alla natura del vostro Ente, vi invito a leggere gli articoli che su questo sito ho dedicato alla fiscalità di ciascuna tipologia di
Ente del Terzo Settore.