Le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche e gli altri enti dell'ordinamento sportivo, da sempre possono retribuire le persone che operano al loro interno. Oggi è molto diffuso il termine "lavoratore sportivo", ma è bene ricordare che con tale definizione non ci si riferisce alla totalità dei lavoratori che agiscono in questi enti.
Per fare chiarezza sul punto di seguito andremo a spiegare la figura del lavoratore sportivo e la figura degli operatori impiegati nell'area amministrativo - gestionale. Infine faremo una piccola digressione sulla figura del volontario in ambito sportivo.
La riforma dello sport ha definito in maniera puntuale il lavoratore sportivo, ossia egli è:
che, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
E' altresì considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo, una mansione rientrante tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.
Per rientrare nell'ambito del lavoro sportivo, l'ente per cui il lavoratore sportivo opera, deve essere: un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, una delle Federazioni sportive nazionali, una delle Discipline sportive associate, uno degli Enti di promozione sportiva, una delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
Non è considerato lavoratore sportivo chi opera all'interno degli enti dell'ordinamento sportivo con mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono altresì lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Il rapporto di lavoro tra il lavoratore sportivo e l'ente sportivo, può costituirsi nelle seguenti forme:
Inoltre gli enti dell'ordinamento sportivo possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Gli enti afferenti all'ordinamento sportivo possono assumere dei lavoratori sportivi, possono cioè stipulare un contratto di lavoro subordinato con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. In linea di principio si può affermare che si applicano le consuete norme in materia di lavoro, pur con alcune differenze.
Innanzitutto alcune norme relative ai rapporti di lavoro, non sono applicabili nel caso del lavoro sportivo (come ad esempio l'art. 4. della legge 20 maggio, 1970 relativo all'impiego di Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.
E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.
E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
La collaborazione coordinata e continuativa - il così detto Co.Co.Co. Sportivo - è diventata la forma di contratto più diffusa nell'area del dilettantismo. Pertanto dedichiamo a questo argomento una pagina, al fine di fornire tutte le indicazioni utili sull'argomento. Leggi qui Co.Co.Co. Sportivi
Le persone che hanno mansioni amministrative all'interno degli enti dell'ordinamento sportivo, non sono considerate lavoratori sportivi e pertanto non possono essere stipulati i relativi contratti. Questo però non deve preoccupare: esiste infatti la possibilità di stipulare dei contratti simili ai co.co.co sportivi e ugualmente convenienti.
L'attività a carattere amministrativo - gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciti dal Coni o dal Cip, può essere oggetto di un contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co). Rimangono esclusi da tale possibilità coloro che svolgono attività amministrativo - gestionali nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
I compensi fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali. A tal fine, nel momento del pagamento, il lavoratore rilascia al datore di lavoro un'autocertificazione sui redditi conseguiti complessivamente nell'anno solare.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO (INPS)
I titolari di co.co.co. sono iscritti alla gestione separata INPS, avendo diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.
L'aliquota contributiva è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 € . Qualora la totalità dei compensi superasse gli € 5.000,00, fino al 2027, la contribuzione è dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo. I contributi sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro.