Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00, i compensi del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile.
A tal fine, nel momento del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia al datore di lavoro un'autocertificazione sui redditi conseguiti complessivamente nell'anno solare.
IRAP
Ai fini Irap, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di € 85.000,00, non concorrono alla determinazione della base imponibile.
L'IRAP negli enti non commerciali viene calcolata prendendo come base imponibile la somma del reddito imponibile ai fini Ires, delle retribuzioni per il lavoro dipendente e redditi a questi assimilati, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO (INPS)
I lavoratori sportivi titolari di co.co.co., hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale: a tal fine sono iscritti alla gestione separata INPS.
L'aliquota contributiva è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 € (ossia i lavoratori sportivi in co.co.co., che nell'anno solare ricevono compensi per un importo inferiore a € 5.000,00 non sono tenuti a versare alcun contributo previdenziale).
Qualora la totalità dei compensi superasse gli € 5.000,00, fino al 2027, la contribuzione è dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo. I contributi sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro.
All'avvio del rapporto di lavoro in forma di collaborazione coordinata continuativa ad oggetto l'attività sportiva, il datore di lavoro deve provvedere agli adempimenti tipici del datore di lavoro. Tuttavia è bene sottolineare che la riforma dello sport ha previsto importanti semplificazioni.
Si riassumo di seguito gli adempimenti dovuti, evidenziano le differenze rispetto agli oneri standard: