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L'organo di amministrazione

Nomina dell'organo di amministrazione

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione (o come veniva chiamato in precedenza, un consiglio direttivo):

 

La nomina degli amministratori di regola spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. 

Tuttavia, sebbene la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea, la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi civilmente riconosciuti con ramo ETS, o a lavoratori o utenti dell'ente. 

Scelta degli amministratori

La maggioranza degli amministratori é scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'atto costitutivo o lo statuto inoltre possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. 

 

E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Comunicazione di assunzione di carica

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni dell'organo di amministrazione

Gli amministratori di un ente del terzo settore, incluse le associazioni, si incontrano regolarmente. La legge non stabilisce il numero di riunioni annuali: ci si raduna secondo necessità, con l'obiettivo di portare avanti  con esiti positivi, l'attività ordinaria dell'Ente.

 

Le modalità di convocazione dell'organo e le regole per la validità delle sedute, sono stabilite dallo statuto associativo.

 

Per ciascuna riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto un verbale, nel quale si da evidenza degli argomenti oggetto della discussione. I verbali vanno tenuti nell'apposito libro sociale.

 

Si sottolinea che i verbali hanno rilevanza soprattutto in ordine alla responsabilità di ciascun amministratore, rispetto alle decisioni assunte e agli atti che sulla base di queste verranno compiuti.

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