Gli Enti del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, devono esercitare in via prevalente o esclusiva una o più attività di interesse generale. Per la realizzazione di tali attività possono avvalersi di personale retribuito, ovvero possono avvalersi di personale dipendente e/o di lavoratori autonomi.
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che i lavoratori degli Enti del Terzo Settore godano di un trattamento economico e normativo, non inferiore a quello dei contratti collettivi e che, in ciascun Ente, la differenza retributiva tra dipendenti non sia superiore al rapporto 1 a 8. Del rispetto di tali vincoli, l'Ente deve darne conto o nel bilancio sociale o nella relazione di missione.
Si precisa che l'Ente, quale datore di lavoro, deve rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge per le imprese, tra cui ricordiamo la stipula di un regolare contratto di lavoro e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infine si ricorda che per alcuni Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), ai quali viene garantito un regime fiscale di maggior favore, l'impiego di personale retribuito è limitato sia rispetto al numero dei volontari impiegati sia rispetto alle attività per cui è necessario.
Un accenno specifico è doveroso farlo sul compenso degli amministratori.
Posto che che anche l'attività relativa all'esercizio di una carica sociale è considerata attività di volontariato se svolta a titolo gratuito e tenuto conto che il Codice del Terzo Settore impone alle sole organizzazioni di volontariato che gli amministratori siano volontari, gli enti del Terzo Settore possono retribuire gli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni.
Il compenso deve essere erogato nel rispetto del divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta.
Ricordata tuttavia l'incompatibilità tra la figura del volontario e quella della persona retribuita all'interno dello stesso Ente, se un socio viene nominato amministratore di un Ente del terzo settore e decide di ricoprire gratuitamente la carica, non potrà essere retribuito per nessun’altra attività, ovvero è necessario che l’attività svolta dietro compenso venga cessata. In alternativa la carica di amministratore dovrà essere retribuita.