Presso il Dipartimento per lo sport è istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti.
Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche. inoltre, al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport ha predisposto specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.
Su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la domanda di iscrizione al RNASD è inviata al Dipartimento per lo sport, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva a cui l'associazione o la società è affiliata.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
La Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva , anche paralimpici, verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, può:
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.
Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - RNASD.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni. Decorsi inutilmente i termini prescritti, l'ente è cancellato dal Registro.
La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto. Inoltre la cancellazione può avvenire per accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.