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Il Vincolo Sportivo

Il vincolo sportivo è quel rapporto che lega l'atleta con la società con cui è tesserato. Sostanzialmente nel momento in cui l'atleta si tessera con una associazione o società sportiva, si lega a prestare la propria attività sportiva per tale realtà per una durata finora stabilita dalle varie Federazioni Sportive.

 

Il vincolo sportivo, dopo la sentenza Bosman, è stato abolito nel 1981 per gli sportivi professionisti.

 

Per gli sportivi dilettanti invece, il vincolo è rimasto in vigore ed è sempre stato ricondotto all'esigenza delle associazioni o società di mantenere il valore patrimoniale degli investimenti fatti per la formazione dei giovani atleti.

Abolizione del vincolo sportivo

Dal 1 luglio 2023 le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, ovvero il vincolo sportivo, sono eliminate per tutti i nuovi tesserati.

 

Il termine slitta di un anno, ovvero è eliminato il vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

 

Tale disposizione non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. 

 

Al fine di tutelare gli investimenti per la formazione degli atleti, fatti delle associazioni o società, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere con un proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

  • a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
  • b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La suddivisione del premio deve avvenire secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto.

 

La misura del premio è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano conto dell'età dell'atleta, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra l'atleta e l'associazione o società sportiva con la quale conclude il primo contratto di lavoro sportivo.

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