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Co.co.co sportivi

Requisiti

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Imposte

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00, i compensi del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile.

A tal fine, nel momento del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia al datore di lavoro un'autocertificazione sui redditi conseguiti complessivamente nell'anno solare.

 

IRAP

Ai fini Irap, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di € 85.000,00, non concorrono alla determinazione della base imponibile.

L'IRAP negli enti non commerciali viene calcolata prendendo come base imponibile la somma del reddito imponibile ai fini Ires, delle retribuzioni per il lavoro dipendente e redditi a questi assimilati, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente.

 

TRATTAMENTO PENSIONISTICO (INPS)

I lavoratori sportivi titolari di co.co.co., hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale: a tal fine sono iscritti alla gestione separata INPS.

L'aliquota contributiva è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00 € (ossia i lavoratori sportivi in co.co.co., che nell'anno solare ricevono compensi per un importo inferiore a € 5.000,00 non sono tenuti a versare alcun contributo previdenziale). 

Qualora la totalità dei compensi superasse gli € 5.000,00, fino al 2027, la contribuzione è dovuta nel limite del 50% dell'imponibile contributivo. I contributi sono per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del datore di lavoro.

Adempimenti del datore di lavoro - ente sportivo

All'avvio del rapporto di lavoro in forma di collaborazione coordinata continuativa ad oggetto l'attività sportiva, il datore di lavoro deve provvedere agli adempimenti tipici del datore di lavoro. Tuttavia è bene sottolineare che la riforma dello sport ha previsto importanti semplificazioni.

 

Si riassumo di seguito gli adempimenti dovuti, evidenziano le differenze rispetto agli oneri standard: 

  • Il contratto di lavoro deve essere redatto in forma scritta;
  • L'ente destinatario delle prestazioni sportive, comunica al registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo: tale comunicazione sostituisce la comunicazione diretta al centro per l'impiego;
  • La tenuta del libro univo del lavoro viene adempiuta tramite il registro delle attività sportive dilettantistiche;
  • Il prospetto paga può non essere emesso al lavoratore sportivo in co.co.co. se il compenso annuale non supera i 15.000,00 €;
  • Va emessa la CU annuale e si provvede alle altre comunicazioni fiscali.
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