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Le Fondazioni

Una fondazione è un ente di diritto privato, disciplinato dal primo libro del codice civile - capo II. Alcune delle norme del codice civile che regolano le fondazioni, sono coincidenti con quelle delle associazioni, altre sono diverse. 

 

Le fondazioni non perseguono fini di lucro. Come le associazioni, hanno un fine altruistico (ossia nascono per perseguire degli interessi meritevoli di tutela, ma diversi da quelli individuali e propri del fondatore), ma diversamente dalle associazioni, lo strumento essenziale e insostituibile con cui perseguono tale scopo, è il patrimonio. Quando si crea una fondazione infatti si destina un patrimonio (cioè il fondatore o i fondatori versano alla costituenda fondazione dei beni in natura o in denaro), che sarà destinato proprio al perseguimento di detto scopo. L'entità del patrimonio dovrà essere adeguato allo scopo perseguito e tale adeguatezza viene stabilita da apposita valutazione.

 

Il patrimonio è determinante anche per l'acquisizione della personalità giuridica, ossia quell'autonomia patrimoniale perfetta che permette alla fondazione di rispondere unicamente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte dagli amministratori (diversamente dalle associazioni non riconosciute ove gli amministratori rispondono in solido con il loro patrimonio).

 

Le fondazioni si distinguono in due grandi gruppi:

  • le fondazioni di erogazione: sono enti che erogano contributi a soggetti terzi che a loro volta erogano beni e servizi alla collettività (es. le fondazioni bancarie),
  • le fondazioni operative: sono quelle che gestiscono una propria attività (es. le fondazioni che gestiscono RSA).

Come si costituisce una fondazione

La fondazione nasce attraverso un atto di fondazione, ossia attraverso un atto costitutivo ove il fondatore o i fondatori manifestano la volontà di dare vita all'ente. All'atto costitutivo segue lo statuto, ove vengono stabilite l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento e di perseguimento dello scopo della fondazione.

 

L'atto di fondazione può essere redatto tra vivi (come nel caso di un'associazione) oppure per testamento. In ogni caso l'atto costitutivo deve contenere:

  • la denominazione della fondazione,
  • la sede legale,
  • lo scopo: che deve essere determinato, lecito e altruistico,
  • il patrimonio,
  • le norme sull'ordinamento interno,
  • i criteri e le modalità di erogazione delle rendite,
  • le norme relative all'estinzione, alla devoluzione del patrimonio e alla trasformazione.

La fondazione che nasce per un accordo tra vivi, deve essere costituita con atto pubblico, ossia dal notaio.

Iscrizione di una Fondazione al RUNTS

Il Codice del terzo settore ha incluso la forma giuridica di fondazione tra quelle sicuramente acquisibili dagli enti del terzo settore (ETS), iscritti al Runts.

Naturalmente il requisito di base ossia che gli enti del terzo settore per essere tali debbano perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, è essenziale anche per le fondazioni. Diversamente, le norme sull'ordinamento degli enti del terzo settore previste dal codice per le associazioni, non sempre trovano la medesima applicazione anche per le fondazioni. 

 

Le sezioni del Runts a cui una fondazione può accedere, a seconda delle sue caratteristiche, sono:

  • enti filantropici,
  • impresa sociale,
  • altri enti del terzo settore.

L'iscrizione al Runts viene fatta dal notaio ed è utile per l'acquisizione della personalità giuridica. Il patrimonio minimo richiesto ad una fondazione ETS, è di € 30.000,00.

Sintesi delle differenze tra forma giuridica di Associazione e Fondazione

 

Associazione

Fondazione

Norma di riferimento

Libro primo codice civile

Libro primo codice civile

Numero di fondatori

Almeno 3

E' ammesso anche un solo fondatore

Atto costituivo e statuto

Scrittura privata o atto pubblico

Atto pubblico

Struttura

Prevale l’elemento personale

Prevale l’elemento patrimoniale

Lucro

Assenza di scopo di lucro

Assenza di scopo di lucro

Finalità

Altruistica

Se ente del terzo settore deve svolgere attività di interesse generale

Altruistica

Se ente del terzo settore deve svolgere attività di interesse generale

Riconoscimento giuridico

Esistono sia associazioni riconosciute che non riconosciute

Acquisisce la personalità giuridica

Patrimonio minimo se ETS con personalità giuridica

€ 15.000,00

€ 30.000,00

Runts

Iscrivibile se conforme al codice del terzo settore.

Forma giuridica rientrante in tutte le sezioni

Iscrivibile se conforme al codice del terzo settore.

Forma giuridica non coerente con le sezioni ODV e APS

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