L'attività istituzionale di un ente o di un'associazione, è per definizione, l'attività prevista dal suo statuto. Questo vale sia per il mondo degli enti del terzo settore, che per tutte le altre tipologie di enti non profit.
Nel linguaggio comune la locuzione "attività istituzionale" viene spesso utilizzata per distinguere l' "attività commerciale" esercitata dallo stesso ente. Ossia in presenza di un'attività commerciale come la vendita di beni o servizi (che crea reddito, necessita di partita iva, ecc.), le altre attività - quelle non imponibili ai fini fiscali - vengono chiamate "istituzionali".
In realtà, nel mondo del terzo settore, le attività che un ente può esercitare vanno distinte tra:
Le attività di interesse generale sono le attività istituzionali, in quanto previste dallo statuto dell'ente del terzo settore, ma esse possono essere svolte sia con modalità commerciale che non commerciale.
Oltre ai proventi che l'ente ottiene dallo svolgimento delle sue attività, ci sono altre fonti di finanziamento a cui esso può ricorrere. Fra queste, alcune sono sempre considerate non commerciali, ossia possiamo annoverarle fra le "attività istituzionali" così come comunemente definite. Esse sono:
Per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e egli enti filantropici, esistono poi delle altre tipologie di entrate che sono sempre considerate non commerciali. Data la peculiarità di ciascuna tipologia di ente, vi invitiamo a leggere l'articolo che su questo sito abbiamo dedicato a ciascuna.
Come dicevamo, le attività di interesse generale possono essere svolte sia con modalità commerciale che non commerciale. I criteri che determinano ciò sono fissati dal codice del terzo settore.
Un'AIG è non commerciale quando:
E' ammesso uno scarto del 6% (entrate che superano i costi per un massimo del 6%), per 3 periodi di imposta consecutivi.
Definita la natura commerciale o non commerciale delle entrate percepite da ciascuna attività svolta dall'ente, è necessario capire se l'ente del terzo settore nel suo complesso è un ente commerciale oppure non commerciale. Anche in tal caso, i criteri sono definiti dal codice del terzo settore.
E' non commerciale l'ente del terzo settore che: